Industria 4.0 è la sfida che oggi l’Italia deve saper cogliere per diventare competitiva sul piano internazionale e ottenere un aumento di produttività del 30-50% grazie all’uso delle nuove tecnologie. Le misure previste dal Piano Industria 4.0 sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2017, ma tutti i passaggi implementativi al fine di renderle pienamente operative si stanno definendo con successivi decreti attuativi e Circolari.
La prima Circolare esplicativa è la N.4/E del 30/03/2017 del Mise e dell’Agenzia delle Entrate, che chiarisce i criteri di applicabilità del super e iper ammortamento.
In cosa cosa consiste il Piano Industria 4.0?
La Circolare è un documento di 110 pagine: nella PRIMA PARTE fa il punto sul Piano Industria 4.0 e le tecnologie abilitanti, raggruppandole in tre ambiti ben definiti:
- Disponibilità di dati digitali e analitica dei Big Data: l’elaborazione e l’analisi di quantità enormi di dati (big data) a costi sempre più bassi (sensoristica a basso costo e cloud computing) permette decisioni e previsioni migliori su produzione e consumi basate anche sull’utilizzo di strumenti di virtualizzazione del processo produttivo, prototipazione rapida e intelligenza artificiale;
- Robotica e automazione avanzata: nuove possibilità di interazione complessa uomo-macchina permettono una riduzione degli errori, dei tempi e dei costi e un miglioramento della sicurezza dei processi anche attraverso la nuova manifattura additiva;
- Connettività spinta: l’intera catena del valore è interconnessa attraverso dispositivi e sensoristica intelligente (internet of things) utilizzando reti di connessione di nuova generazione
Il documento chiarisce, inoltre, che la digitalizzazione è un fenomeno che imprime una spinta ulteriore ai processi di trasformazione, accelerandone i mutamenti evolutivi lungo alcune direttrici distintive:
- Interconnessione
- Virtualizzazione
- Decentralizzazione
- Interazione da remoto
- Elaborazioni e reazioni real time
Dopo la premessa di scenario, la Circolare fornisce nella SECONDA PARTE i chiarimenti su super e iper ammortamento e sui differenti benefici fiscali derivanti dall’applicazione dell’una o dell’altra casistica.
La diversa entità delle maggiorazioni relative al super e all’iper ammortamento produce un diverso risparmio d’imposta, come illustrato dalla tabella seguente, che evidenzia gli effetti fiscali di un investimento di 1 milione di euro effettuato da un soggetto Ires per l’acquisto di un bene che fruisce del super/iper ammortamento rispetto all’ipotesi di ammortamento ordinario:
Il MISE ha evidenziato i seguenti punti:
a. L’IPER AMMORTAMENTO, L’AGEVOLAZIONE CHE PREMIA L’INDUSTRIA IN CHIAVE 4.0 – Per i soli imprenditori, con la Legge di Bilancio 2017 arriva l’iper ammortamento, una maxi maggiorazione che consente di incrementare del 150% il costo deducibile di tutti i beni strumentali acquistati per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0. Si tratta concretamente degli investimenti in macchine intelligenti, interconnesse, il cui elenco è fornito analiticamente nell’Allegato A dell’Appendice della Circolare, diviso in categorie.
b. SPAZIO A SUPER E IPER AMMORTAMENTO PER IL 2017 E, A CERTE CONDIZIONI, FINO A GIUGNO 2018 – La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l’operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore. Il termine può essere allungato fino al 30 giugno 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Stessa tempistica anche per l’iper ammortamento, con una precisazione in più: per usufruire della maggiorazione del 150%, infatti, occorre anche rispettare il requisito dell’interconnessione: il bene, cioè, potrà essere “iper ammortizzato” se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
c. I BENI “SUPER AMMORTIZZABILI” – Rientrano nell’agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi strumentali all’attività d’impresa o professionale. La Circolare illustra, anche tramite esempi, le modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia. La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore acquistati a partire dal 1 gennaio 2017. In questo caso però, il super ammortamento opera solo per i veicoli per i quali è prevista una deducibilità integrale dei costi, ossia quelli adibiti ad uso pubblico (ad esempio i taxi) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali.
La Circolare si sofferma, inoltre, sul criterio di interconnessione. Perché un bene possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio, deve scambiare informazioni con i sistemi interno o esterni “per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.)” e sia identificato univocamente, ad esempio tramite un indirizzo IP.
La TERZA PARTE del documento identifica meglio i beni che possono beneficiare dell’iper ammortamento, raggruppandoli in tre categorie:
1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».
In particolare, per i beni strumentali si specifica che devono soddisfare tutte le seguenti cinque caratteristiche:
1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica;
4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante sensori:
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo.
Il Piano Industria 4.0 ha introdotto anche i software, descritti nell’allegato B, tra i beni che possono godere del superammortamento, ovvero di una maggiorazione del 40% relativamente al “costo di acquisizione”. La Circolare specifica come i beni agevolabili, elencati nell’allegato B annesso alla legge n. 232 del 2016, sono i “Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.
I beni agevolabili con la maggiorazione del 40 per cento, viene specificato nella circolare, sono “software ‘stand alone’, ossia non necessari al funzionamento del bene materiale. Qualora, invece, il software sia integrato (“embedded”) in un bene materiale dell’allegato A e venga acquistato unitamente ad esso, non si deve operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell’acquisto e il bene immateriale deve considerarsi agevolabile con l’iperammortamento del 150 per cento”.
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